Protocollo n. 2Titolo II

Art. 22

In vigore dal 30 giu 1978
. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati è rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, o nei casi di cui all', paragrafo 2 o, su iniziativa di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa è redatta in due esemplari, uno dei quali è rilasciato al richiedente, cui compete farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale al quale si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 per tali prodotti. Il secondo esemplare è conservato per almeno due anni dall'ufficio che l'ha rilasciato.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-22

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