Protocollo n. 2Titolo II

Art. 18

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. Le merci spedite dalla Comunità o dal Marocco per un'esposizione in un paese diverso dall'Algeria e dalla Tunisia e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Marocco o nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo purchè ottemperino alle condizioni previste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie della Comunità o del Marocco e purchè sia data dimostrazione probante alle autorità doganali: a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunità o dal Marocco nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte; b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Marocco o nella Comunità; c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o immediatamente dopo in Marocco o nella Comunità, nello Stato in cui erano state inviate all'esposizione; d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione presso tale esposizione. 2. Alle autorità di dogana deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione del nome e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o in locali commerciali e che hanno per oggetto la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo doganale.
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