Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 23
In vigore dal 30 giu 1978
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Il Marocco e la Comunità prendono le misure necessarie per evitare che siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e che durante il loro trasporto sostano in una zona franca situata sul loro territorio.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-23