Protocollo n. 2Titolo II

Art. 23

In vigore dal 30 giu 1978
. Il Marocco e la Comunità prendono le misure necessarie per evitare che siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e che durante il loro trasporto sostano in una zona franca situata sul loro territorio.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-23

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