Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 16
In vigore dal 30 giu 1978
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Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato VI è compilato dall'esportatore o, sotto la responsabilità di questi, dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali nelle eguali è redatto l'Accordo. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostate oggetto di controllo nello Stato d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari", l'esportatore può indicare nella rubrica "osservazioni" del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo.
Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m quadro.
Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato ad individuarlo.
È redatto un formulario EUR. 2, per ogni spedizione postale.
Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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