Protocollo n. 1Titolo IV

Art. 10

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente Protocollo, il beneficiario di cui all', lettera a), oppure, con l'accordo del Marocco, quelli indicati all', lettera b), presentano un fascicolo alla Comunità. 2. La Comunità istruisce le domande di finanziamento in collaborazione con lo Stato marocchino e con i beneficiari in conformità degli obiettivi di cui all', paragrafo 1, ed informa questi ultimi del seguito riservato alle domande.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-10

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