Protocollo n. 1›Titolo IV
Art. 7
In vigore dal 30 giu 1978
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Il contributo della Comunità alla realizzazione di taluni progetti può, con l'accordo del Marocco, assumere la forma di un co-finanziamento al quale possono partecipare in particolare organismi ed istituti di credito e di sviluppo del Marocco, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-7