Convenzione›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 11 set 1977
La commissione rogatoria dev'essere redatta nella lingua dello Stato cui è diretta, oppure essere corredata da una traduzione in detta lingua, certificata conforme nei modi previsti dall' della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-9