ConvenzioneTitolo III

Art. 23

In vigore dal 11 set 1977
La parte che pretende il riconoscimento e che chiede l'esecuzione deve presentare: 1) copia autentica e integrale della decisione; 2) il documento comprovante l'avvenuta notifica della decisione; 3) nel procedimento in contumacia la copia autentica della citazione della parte non costituita e i documenti necessari per provare che tale citazione è stata ricevuta in tempo utile; 4) qualsiasi documento comprovante che la decisione è esecutiva nel territorio dello Stato d'origine e, nel caso di sentenza, che la stessa non può essere più oggetto di ricorso ordinario. Questi documenti devono essere accompagnati, salvo dispensa della competente Autorità giudiziaria dello Stato richiesto, da una traduzione conforme certificata da un Agente diplomatico o consolare. La traduzione può anche essere certificata conforme da un traduttore giurato, o da qualsiasi altra persona autorizzata allo scopo, in uno dei due Stati. Questi documenti sono esenti da legalizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-23

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