Convenzione›Titolo III
Art. 21
In vigore dal 11 set 1977
Il procedimento per ottenere l'esecuzione è quello in vigore nell'ordinamento o dello Stato richiesto, in quanto non sia in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione. Se la decisione contiene statuizioni su diverse istanze separabili, contenute nella richiesta, l'esecuzione potrà essere concessa parzialmente.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-21