Convenzione›Titolo III
Art. 19
In vigore dal 11 set 1977
Possono essere riconosciuti ed eseguiti i provvedimenti di urgenza e cautelari emessi da un Tribunale di una delle Parti contraenti anche quando nel territorio dell'altra Parte penda la causa principale fra le stesse Parti e sullo stesso oggetto, purchè il Tribunale che ha emesso il provvedimento fosse competente secondo le regole della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-19