Convenzione›Titolo III
Art. 16
In vigore dal 11 set 1977
Il Tribunale richiesto non procederà a nessun esame nel merito della decisione emessa nello Stato d'origine, ad eccezione di ciò che sia necessario per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e per l'accertamento della competenza quando si tratti di decisione contumaciale.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-16