ConvenzioneTitolo III

Art. 14

In vigore dal 11 set 1977
Il riconoscimento è rifiutato: 1) Quando non si verifichino le condizioni previste nell'articolo precedente. 2) Quando la decisione sia in contrasto con l'ordine pubblico dello Stato richiesto. 3) Quando l'atto di citazione non sia stato notificato regolarmente e nei termini di legge alle Parti interessate. 4) Quando una lite tra le stesse Parti, fondata sugli stessi fatti e concernente lo stesso oggetto: a) sia pendente presso un Tribunale dello Stato richiesto ed il giudizio sia stato istituito precedentemente a quello che ha dato luogo alla decisione di cui si chiede il riconoscimento; b) sia stata conclusa con una decisione nello Stato richiesto: c) abbia dato luogo, in altro Stato, ad una decisione che contenga le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato richiesto.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-14

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