ConvenzioneTitolo III

Art. 12

In vigore dal 11 set 1977
Agli effetti della presente Convenzione si intende: 1) Per "decisione": a) Ogni sentenza definitiva emessa in un procedimento contenzioso, qualunque ne sia il nome, da organi della giurisdizione, come anche le decisioni adottate da arbitri. b) Ogni provvedimento di giurisdizione volontaria. c) I provvedimenti di urgenza e cautelari esecutivi nello Stato di origine. 2) Per "Tribunale d'origine", quello che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento e la esecuzione. 3) Per "Stato di origine", lo Stato nel cui territorio il Tribunale di origine ha la sua sede, e in cui è pronunciato il lodo arbitrale o è stato formato il documento con forza esecutiva. 4) Per "Tribunale richiesto", il Tribunale al quale si chiede il riconoscimento o l'esecuzione della decisione o del documento con forza esecutiva. 5) Per "Stato richiesto", lo Stato nel territorio del quale si chiede il riconoscimento o l'esecuzione. 6) Per "documento con forza esecutiva", tutti gli atti che, in conformità alla legge dello Stato d'origine, costituiscono titolo esecutivo.
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