Convenzione›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 11 set 1977
Le commissioni rogatorie saranno dirette dall'autorità giudiziaria richiedente a quella richiesta per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia. Resta salva la facoltà del Console dello Stato richiedente di trasmettere direttamente le commissioni rogatorie alla competente autorità giudiziaria designata dallo Stato richiesto.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-7