ConvenzioneTitolo II

Art. 5

In vigore dal 11 set 1977
Le disposizioni dell'articolo precedente non escludono per le Parti contraenti la facoltà di far notificare direttamente, dai propri rispettivi Consoli, i menzionati atti giudiziari ed extragiudiziari destinati ai loro cittadini in caso di dubbio, la cittadinanza del destinatario degli atti è determinata dalla legge dello Stato dove si deve effettuare la notificazione.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-5

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