Convenzione›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 11 set 1977
Le disposizioni dell'articolo precedente non escludono per le Parti contraenti la facoltà di far notificare direttamente, dai propri rispettivi Consoli, i menzionati atti giudiziari ed extragiudiziari destinati ai loro cittadini in caso di dubbio, la cittadinanza del destinatario degli atti è determinata dalla legge dello Stato dove si deve effettuare la notificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-5