ConvenzioneTitolo I

Art. 1

In vigore dal 11 set 1977
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SPAGNA CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA, IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE Il Presidente della Repubblica italiana e Il Capo dello Stato Spagnolo animati dal desiderio di regolare le relazioni reciproche fra i due Stati, di facilitare l'accesso dei propri cittadini ai loro rispettivi Tribunali e di riconoscere reciprocamente efficacia alle decisioni emanate e agli Atti elaborati in entrambi i Paesi, hanno deciso di concludere una Convenzione che regoli l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, delle decisioni arbitrali e di qualsiasi altro titolo provvisto di forza esecutiva in materia civile e commerciale, ed a tal fine hanno nominato quali loro Plenipotenziari Il Presidente della Repubblica italiana S.E. Ettore Staderini, Ambasciatore d'Italia in Spagna Il Capo dello Stato Spagnolo S.E. Gregorio Lopez Bravo, Ministro degli Affari Esteri i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: I cittadini di ciascuna Parte contraente godranno nel territorio dell'altra Parte dello stesso trattamento riservato ai cittadini di quest'ultima, in materia giudiziaria civile e commerciale. A tal fine essi avranno libero accesso ai Tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei cittadini dell'altra Parte. Agli e Tetti della presente Convenzione, si intenderà per "cittadino" qualsiasi soggetto di diritto, sia persona fisica o giuridica cui l'ordinamento del proprio Paese riconosca personalità.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-1

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