Convenzione›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 11 set 1977
In caso di incompetenza dell'autorità richiesta, l'atto o la commissione rogatoria saranno rimessi d'ufficio all'autorità giudiziaria competente dello stesso Stato, secondo le norme stabilite dalla legislazione di quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-6