ConvenzioneTitolo II

Art. 8

In vigore dal 11 set 1977
Le disposizioni degli articoli precedenti non escludono la facoltà di ciascuna delle Parti contraenti di far eseguire da propri agenti diplomatici o consolari le commissioni rogatorie che si riferiscono a dichiarazioni dei loro cittadini. In caso di dubbio, la nazionalità della persona di cui si deve ricevere la dichiarazione sarà determinata in conformità alla legge dello Stato in cui debba essere espletata la commissione rogatoria.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-8

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