ConvenzioneTitolo III

Art. 13

In vigore dal 11 set 1977
Le decisioni pronunciate dai Tribunali di una delle Parti contraenti sono riconosciute nel territorio dell'altra Parte: 1) se il Tribunale d'origine è competente in conformità a quanto stabilito nell' della presente Convenzione; 2) se nello Stato d'origine la decisione non può essere più oggetto di ricorso ordinario e ha forza esecutiva.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-13

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