Convenzione›Titolo III
Art. 17
In vigore dal 11 set 1977
Agli effetti della presente Convenzione, il Tribunale d'origine è considerato competente:
1) Quando, al momento della presentazione dell'istanza, il convenuto abbia il suo domicilio o la sua residenza abituale nello Stato d'origine.
2) Quando, al momento della presentazione dell'istanza, il convenuto abbia, nello Stato d'origine, una azienda o una succursale di carattere commerciale, industriale o di qualunque altra natura e sia stato citato, in detto Stato, per una causa relativa all'attività di quelle aziende e succursali.
3) Quando l'evento dannoso sul quale si basa l'azione di risarcimento si sia verificato nello Stato di origine.
4) Quando l'azione abbia quale oggetto una controversia relativa ad un bene immobile situato nello Stato di origine.
5) Quando con un accordo scritto le Parti si siano sottoposte alla giurisdizione del Tribunale dello Stato di origine per le controversie sorte o che sorgeranno in occasione di un rapporto di diritto determinato, a meno che il diritto dello Stato richiesto consideri inderogabile la propria competenza nella materia di cui trattasi.
6) Quando il convenuto abbia formulato la sua opposizione alla sostanza della lite, senza opporsi alla competenza del Tribunale d'origine.
7) Quando, in materia di obbligazioni contrattuali, per accordo espresso tra l'attore ed il convenuto, l'obbligazione oggetto del litigio sia stata o debba essere eseguita nel territorio dello Stato d'origine.
8) Quando, in materia di successione mobiliare ed immobiliare, il "de cuius" fosse, al momento della morte, cittadino dello Stato d'origine.
Storico versioni
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