Convenzione›Titolo III
Art. 20
In vigore dal 11 set 1977
I lodi arbitrali pronunciati validamente nel territorio di una delle Parti contraenti saranno riconosciuti nel territorio dell'altro Stato, se rispettano le disposizioni degli articoli che precedono in quanto siano applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-20