ConvenzioneTitolo III

Art. 20

In vigore dal 11 set 1977
I lodi arbitrali pronunciati validamente nel territorio di una delle Parti contraenti saranno riconosciuti nel territorio dell'altro Stato, se rispettano le disposizioni degli articoli che precedono in quanto siano applicabili.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-20

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