ConvenzioneTitolo III

Art. 22

In vigore dal 11 set 1977
Gli atti muniti di titolo esecutivo eseguibili nel territorio di una delle Parti contraenti sono dichiarati esecutivi nel territorio dell'altra Parte dall'Autorità giudiziaria che sia competente secondo la legge di quest'ultima. L'Autorità giudiziaria si limita ad accertare se gli atti predetti posseggano i requisiti necessari di autenticità nel territorio della Parte contraente dove sono stati formati, e se il contenuto degli atti stessi non sia incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato richiesto.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-22

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