Convenzione›Titolo III
Art. 15
In vigore dal 11 set 1977
Non può rifiutarsi il riconoscimento per il solo motivo che il Tribunale d'origine abbia applicato una legge diversa da quella che avrebbe dovuto essere applicata secondo le norme del diritto internazionale privato dello Stato richiesto, a meno che non si tratti di materia concernente lo stato e la capacità delle persone.
Anche in questo caso non si può rifiutare il riconoscimento quando l'applicazione della legge predetta avrebbe prodotto lo stesso risultato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-15