Convenzione›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 11 set 1977
L'esecuzione delle condanne alle spese di giudizio decisa in uno degli Stati contraenti contro la persona esente da cauzione, da deposito o da garanzia, sarà espletata gratuitamente dall'autorità competente dello Stato richiesto, previa domanda trasmessa tramite i rispettivi Ministeri di Giustizia.
Tuttavia la parte interessata può trasmettere la domanda direttamente al Ministero di Giustizia dello Stato richiesto, per il suo invio alla competente Autorità Giudiziaria.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-10