Convenzione›Titolo III
Art. 11
In vigore dal 11 set 1977
Le disposizioni del presente titolo si applicano in materia civile e commerciale alle decisioni dell'autorità giudiziaria delle Parti contraenti, come pure ai lodi arbitrali ed a ogni altro atto muniti di titolo esecutivo pronunciati o formati nel loro territorio.
Le disposizioni stesse non sono applicabili alle seguenti materie:
1) Fallimenti, concordati di creditori e qualsiasi altro analogo procedimento.
2) Sicurezza sociale.
3) Danni di origine nucleare.
4) Materia fiscale.
5) Materia amministrativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-11