ConvenzioneTitolo II

Art. 4

In vigore dal 11 set 1977
Gli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile e commerciale, provenienti da una delle Parti e destinati a persone residenti nel territorio dell'altra Parte, saranno diretti dall'Autorità interessata della, prima all'Autorità competente della seconda, nella cui giurisdizione si trovi il destinatario, tramite il Ministero di Giustizia dello Stato richiesto. Resta salva la facoltà del Console dello Stato richiedente di trasmettere gli anzidetti atti direttamente all'Autorità giudiziaria che sia stata all'uopo designata dallo Stato richiesto. Quando alla richiesta non è unita la traduzione dei summenzionati atti nella lingua dello Stato cui è diretta, l'Autorità competente di detto Stato può richiederne la trasmissione se lo reputa necessario.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-4

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