Convenzione›Titolo IV
Art. 28
In vigore dal 11 set 1977
La presente Convenzione avrà durata illimitata. Potrà essere denunziata in qualunque momento da una delle Parti contraenti e la denunzia avrà effetto sei mesi dopo la data di notificazione al Ministero degli Affari Esteri dell'altro Stato.
Fatto a Madrid il 22 maggio 1973 in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo italiano Per il Governo spagnolo ETTORE STADERINI GREGORIO LOPEZ BRAVO
Visto, il Ministro per gli affari esteri
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