ConvenzioneTitolo IV

Art. 28

In vigore dal 11 set 1977
La presente Convenzione avrà durata illimitata. Potrà essere denunziata in qualunque momento da una delle Parti contraenti e la denunzia avrà effetto sei mesi dopo la data di notificazione al Ministero degli Affari Esteri dell'altro Stato. Fatto a Madrid il 22 maggio 1973 in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo italiano Per il Governo spagnolo ETTORE STADERINI GREGORIO LOPEZ BRAVO Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-28

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