Convenzione›Titolo II
Art. 29
In vigore dal 11 set 1977
Se l'azione penale o la pena sono prescritte ai sensi della legislazione di una qualsiasi delle Parti; l'estradizione non sarà concessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-29