ConvenzioneTitolo II

Art. 33

In vigore dal 11 set 1977
Insieme alla domanda di estradizione sarà inviato: a) Originale o copia autentica di una sentenza definitiva, di un mandato di cattura o di qualsiasi altra decisione che abbia il medesimo valore ai sensi della legislazione della Parte richiedente. b) Una esposizione dei fatti per i quali viene richiesta l'estradizione, qualora essa non fosse stata inclusa nel documento citato al paragrafo precedente, indicando nella forma più esatta possibile il tempo e il luogo in cui tali fatti sono stati commessi e la loro qualificazione giuridica. c) Copia delle norme di legge applicabili o dichiarazione relativa al diritto applicabile. d) Generalità e nazionalità dell'individuo di cui si chiede l'estradizione.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-33

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