Convenzione›Titolo II
Art. 33
In vigore dal 11 set 1977
Insieme alla domanda di estradizione sarà inviato:
a) Originale o copia autentica di una sentenza definitiva, di un mandato di cattura o di qualsiasi altra decisione che abbia il medesimo valore ai sensi della legislazione della Parte richiedente.
b) Una esposizione dei fatti per i quali viene richiesta l'estradizione, qualora essa non fosse stata inclusa nel documento citato al paragrafo precedente, indicando nella forma più esatta possibile il tempo e il luogo in cui tali fatti sono stati commessi e la loro qualificazione giuridica.
c) Copia delle norme di legge applicabili o dichiarazione relativa al diritto applicabile.
d) Generalità e nazionalità dell'individuo di cui si chiede l'estradizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-33