ConvenzioneTitolo II

Art. 35

In vigore dal 11 set 1977
I. - L'individuo estradato non sarà perseguito, no giudicato o detenuto in esecuzione di una pena o misura di sicurezza, per un fatto anteriore e differente da quello che abbia motivato l'estradizione, salvo nei casi seguenti: a) Quando la Parte che lo abbia consegnato dia il proprio assenso, a seguito della presentazione di una domanda in tal senso, che dovrà essere accompagnata dai documenti previsti dall' e da un processo verbale giudiziario che contenga le dichiarazioni dell'estradato. L'assenso sarà concesso qualora il reato per il quale esso è richiesto comporti l'obbligo dell'estradizione, ai sensi della presente Convenzione. b) Quando, avendo la possibilità di farlo, l'individuo estradato non abbia abbandonato, entro quarantacinque giorni dopo essere stato messo in libertà, il territorio della Parte alla quale è stato consegnato. II. - La Parte richiedente potrà adottare le misure necessarie per interrompere la prescrizione conformemente alla propria legislazione. III. - Qualora la qualificazione del fatto sia modificata nel corso del procedimento, l'individuo estradato non sarà perseguito o giudicato se non nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato secondo la nuova qualificazione avrebbero permesso la sua estradizione.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-35

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