Convenzione›Titolo II
Art. 36
In vigore dal 11 set 1977
Salvo il caso previsto nel paragrafo b) dell', la riestradizione a favore di un terzo Stato non può essere concessa senza l'assenso della Parte che ha concesso l'estradizione.
Quest'ultima potrà esigere il preventivo invio dei documenti previsti all', nonché la dichiarazione della persona richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-36