Convenzione›Titolo II
Art. 32
In vigore dal 11 set 1977
La domanda di estradizione sarà inoltrata dai Ministeri della Giustizia delle Parti per via diplomatica. Tuttavia, nei casi di particolare urgenza, la domanda potrà essere inoltrata per via diretta tra i predetti Ministeri, che ne daranno contemporanea notizia ai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.
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