Convenzione›Titolo II
Art. 30
In vigore dal 11 set 1977
Se il reato a motivo del quale viene richiesta la estradizione può essere punito, secondo la legislazione della Parte richiedente, con la pena di morte, l'estradizione sarà concessa soltanto se la Parte richiedente dia sufficienti garanzie alla Parte richiesta che la pena di morte non sarà eseguita.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-30