Convenzione›Titolo II
Art. 31
In vigore dal 11 set 1977
La persona oggetto della estradizione non potrà essere sottoposta nel territorio della Parte richiedente ad un tribunale eccezionale.
L'estradizione non sarà concessa in tale caso, nè per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza inflitte da un tribunale che abbia tale carattere.
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