ConvenzioneTitolo II

Art. 37

In vigore dal 11 set 1977
I - In caso d'urgenza le autorità competenti della Parte richiedente potranno chiedere l'arresto provvisorio dell'individuo di cui si chiede l'estradizione. Le autorità della Parte richiesta daranno seguito a tale domanda conformemente alla propria legislazione. II. - La domanda di arresto provvisorio indicherà l'esistenza di uno dei provvedimenti menzionati alla lettera a) dell' e l'intenzione di trasmettere una formale domanda di estradizione. Essa indicherà altresì l'infrazione, il tempo e il luogo in cui essa è stata commessa, e le generalità e la cittadinanza dell'individuo di cui si richiede l'estradizione. III. - La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta, per posta o per telegrafo, o per il tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol), o mediante qualsiasi altro mezzo che lasci una traccia scritta o che sia ammesso dalla Parte richiesta. L'autorità richiedente sarà informata sul corso ulteriore della sua domanda. IV. - L'arresto provvisorio potrà essere revocato se, entro venti giorni, la Parte richiesta non avrà ricevuto la domanda di estradizione ed i documenti menzionati all'. In nessun caso l'arresto provvisorio potrà eccedere un termine di quaranta giorni. Tuttavia potrà essere concessa la libertà provvisoria purchè la Parte richiesta adotti tutte le misure che essa ritenga necessarie per evitare la fuga della persona di cui si richiede l'estradizione. V. - Il fatto di essere rimesso in libertà non impedirà un nuovo arresto e l'estradizione, qualora tale domanda sia ricevuta posteriormente.
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