ConvenzioneTitolo II

Art. 42

In vigore dal 11 set 1977
1. - A richiesta della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e consegnerà, conformemente a quanto previsto dalla propria legislazione, gli oggetti: a) che possano servire come, mezzi di prova; b) che provengano dal reato e siano stati trovati in possesso della persona di cui è richiesta l'estradizione al momento del suo arresto, o che siano stati scoperti posteriormente. II. - La consegna degli oggetti citati al paragrafo precedente sarà effettuata anche se l'estradizione già accordata non possa essere eseguita per causa di morte o per evasione del soggetto. III. - Quando i sopra menzionati oggetti siano suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, in un processo penale in corso, custodirli temporaneamente o consegnarli a condizione che essi siano restituiti. IV. - In ogni caso resteranno salvi i diritti della Parte richiesta e dei terzi su tali oggetti e, in funzione di tali diritti, gli oggetti stessi saranno restituiti al termine del processo, il più presto possibile e gratuitamente, alla Parte richiesta.
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