Convenzione›Titolo II
Art. 42
In vigore dal 11 set 1977
1. - A richiesta della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e consegnerà, conformemente a quanto previsto dalla propria legislazione, gli oggetti:
a) che possano servire come, mezzi di prova;
b) che provengano dal reato e siano stati trovati in possesso della persona di cui è richiesta l'estradizione al momento del suo arresto, o che siano stati scoperti posteriormente.
II. - La consegna degli oggetti citati al paragrafo precedente sarà effettuata anche se l'estradizione già accordata non possa essere eseguita per causa di morte o per evasione del soggetto.
III. - Quando i sopra menzionati oggetti siano suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, in un processo penale in corso, custodirli temporaneamente o consegnarli a condizione che essi siano restituiti.
IV. - In ogni caso resteranno salvi i diritti della Parte richiesta e dei terzi su tali oggetti e, in funzione di tali diritti, gli oggetti stessi saranno restituiti al termine del processo, il più presto possibile e gratuitamente, alla Parte richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-42