ConvenzioneTitolo II

Art. 44

In vigore dal 11 set 1977
Per quanto non disposto nella presente Convenzione, al procedimento di estradizione e a quello dell'arresto provvisorio si applicheranno le leggi interne dei rispettivi Stati.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-44

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