Convenzione›Titolo II
Art. 44
In vigore dal 11 set 1977
Per quanto non disposto nella presente Convenzione, al procedimento di estradizione e a quello dell'arresto provvisorio si applicheranno le leggi interne dei rispettivi Stati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-44