ConvenzioneTitolo II

Art. 41

In vigore dal 11 set 1977
I. - La Parte richiesta potrà, dopo aver deciso sulla domanda di estradizione, differire la consegna dell'individuo di cui si richiede l'estradizione affinché egli possa essere giudicato o, qualora egli sia stato condannato, possa scontare sul proprio territorio la pena inflittagli per un fatto diverso da quello per il quale è stata richiesta la estradizione. II. - Invece di differire la consegna, la Parte richiesta potrà consegnare temporaneamente la persona di cui si richiede l'estradizione, alle condizioni che vengano stabilite, di comune accordo, fra le Parti. III. - La consegna potrà essere differita anche in caso di grave infermità che possa porre in pericolo la vita dell'individuo.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-41

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