ConvenzioneTitolo II

Art. 38

In vigore dal 11 set 1977
Quando le autorità competenti di ciascuna delle Parti hanno notizia dell'esistenza di un mandato di cattura o di altro atto equivalente emessi dall'autorità giudiziaria dell'altra Parte per un reato che comporti l'obbligo di estradizione ai sensi della presente Convenzione, esse potranno procedere all'arresto provvisorio della persona ricercata, dandone immediata comunicazione, per il canale più rapido, all'altra Parte. Quest'ultima dovrà comunicare se intenda o meno richiedere l'estradizione dell'arrestato. La risposta negativa o la mancanza di risposta entro quindici giorni seguenti l'arresto, avrà come conseguenza la scarcerazione immediata dell'arrestato.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-38

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