ConvenzioneTitolo II

Art. 39

In vigore dal 11 set 1977
Se l'estradizione è richiesta allo stesso tempo da una delle Parti e da altri Stati, per il medesimo fatto, o per fatti differenti, la Parte richiesta deciderà liberamente, tenendo conto di tutte le circostanze e particolarmente dell'esistenza di altri Trattati che impegnano la Parte richiesta, della gravità relativa e del luogo delle infrazioni, delle date delle rispettive domande, della cittadinanza dell'individuo e della possibilità di una ulteriore estradizione
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-39

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