ConvenzioneTitolo II

Art. 40

In vigore dal 11 set 1977
I. - La Parte richiesta farà conoscere alla Parte richiedente, per la via diplomatica, la propria decisione per quanto riguarda la domanda di estradizione. II. - Ogni rifiuto, totale o parziale, sarà motivato. III. - In caso affermativo, la Parte richiedente sarà informata del luogo e della data della consegna, nonché della durata della detenzione subita dall'individuo di cui si richiede l'estradizione. IV. - Senza pregiudizio di quanto stabilito al paragrafo seguente, qualora la persona di cui si richiede la estradizione non sia stata presa in consegna alla data segnalata, essa potrà essere posta in libertà allo spirare del termine di quindici giorni a partire da tale data. La Parte richiesta potrà rifiutare in tal caso l'estradizione. V. - In caso di forza maggiore che impedisca la consegna o la presa in consegna della persona di cui si richiede l'estradizione, le Parti si informeranno reciprocamente e stabiliranno, di comune accordo, una nuova data per la consegna. In tal caso saranno applicabili le disposizioni del paragrafo precedente.
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