ConvenzioneTitolo II

Art. 43

In vigore dal 11 set 1977
I. - Il transito attraverso il territorio di una delle Parti, di una persona la cui estradizione sia richiesta ad uno Stato terzo dall'altra Parte, sarà autorizzato alle medesime condizioni alle quali lo sarebbe l'estradizione ai sensi della presente Convenzione. II. - La Parte richiesta indicherà la forma del transito. III. - Nel caso in cui si utilizzi la via aerea, si applicheranno le disposizioni seguenti: a) se non è previsto mio scalo, la Parte richiedente avviserà la Parte il cui territorio sarà sorvolato e segnalerà l'esistenza delle circostanze previste all'. In caso di atterraggio di emergenza, tale notifica avrà gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista all'. b) Qualora sia previsto uno scalo, la Parte richiedente formulerà una normale richiesta di transito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-43

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo