Convenzione›Titolo II
Art. 46
In vigore dal 11 set 1977
I. - Le spese occasionate dall'estradizione sul territorio della Parte richiesta resteranno a suo carico.
II. - Le spese relative al transito sul territorio della Parte richiesta del transito, saranno a carico della Parte richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-46