Convenzione›Titolo III
Art. 49
In vigore dal 11 set 1977
La presente Convenzione sarà ratificata. Lo scambio degli strumenti di ratifica avverrà a Roma appena possibile.
La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore finché essa non sia denunciata da una delle Parti Contraenti. I suoi effetti cesseranno sei mesi dopo il giorno della denuncia.
Fatto a Madrid il 22 maggio 1973 in quattro esemplari due in lingua italiana e due in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo italiano Per il Governo spagnolo ETTORE STADERINI GREGORIO LOPEZ BRAVO
Visto, il Ministro per gli affari esteri
FORLANI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-c-49