Art. 1
In vigore dal 11 set 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firmate a Madrid il 22 maggio 1973:
a) convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione;
b) convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-rd-1