Art. 1

In vigore dal 11 set 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firmate a Madrid il 22 maggio 1973: a) convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione; b) convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.
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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605#art-rd-1

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