Convenzione

Art. 13

In vigore dal 1 lug 1977
1. Il transito attraverso il territorio di uno Stato Contraente di una persona detenuta, che debba essere trasferita in un terzo Stato Contraente in applicazione della presente Convenzione, verrà concesso su richiesta dello Stato in cui la persona è detenuta. Lo Stato di transito può chiedere che gli venga fornito qualsiasi documento appropriato prima di prendere una decisione in merito alla richiesta. La persona che dovrà essere trasferita resterà in custodia nel territorio dello Stato di transito, salvo che lo Stato da cui v1ene trasferita non ne richieda il rilascio. 2. Ad eccezione dei casi in cui il trasferimento viene richiesto in base all', qualsiasi Stato Contraente può rifiutare il transito: a) in base ai motivi citati all' b) e c); b) in base al fatto che la persona di cui trattasi è un suo cittadino. 3. Se si ricorre al trasporto aereo, si applicheranno le seguenti disposizioni: a) ove non sia previsto un atterraggio, lo Stato da cui la persona deve essere trasferita può notificare allo Stato, il cui territorio verrà sorvolato, che la persona di cui trattasi viene trasferita in applicazione della presente Convenzione. Nel caso di un atterraggio imprevisto, tale notifica avrà l'effetto di una richiesta di arresto provvisorio come disposto nell', paragrafo 2, e dovrà essere presentata una richiesta formale di transito; b) ove sia previsto un atterraggio, verrà presentata una richiesta formale di transito.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-13

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