Convenzione
Art. 8
In vigore dal 1 lug 1977
Ai fini dell', paragrafo 1 e della riserva citata nel punto c) dell'Allegato I alla presente Convenzione, qualsiasi atto che interrompa o sospenda la prescrizione, attuato in modo valido dalle autorità dello Stato che ha emanato la sentenza, sarà considerato dallo Stato richiesto come se avesse prodotto lo stesso effetto ai fini del computo della prescrizione secondo le proprie leggi.
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