Convenzione›Parte II›Sez. 1
Art. 3
In vigore dal 1 lug 1977
1. Uno Stato Contraente avrà - in quei casi e a quelle condizioni stabilite nella presente Convenzione - la competenza di applicare una pena imposta in un altro Stato Contraente e che sia applicabile in quest'ultimo.
2. Questa competenza può essere esercitata solo su richiesta da parte dell'altro Stato Contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-3