ConvenzioneParte IISez. 1

Art. 7

In vigore dal 1 lug 1977
Una richiesta di esecuzione non verrà eseguita, qualora la sua esecuzione fosse contraria ai principi riconosciuti nelle di posizioni della sezione 1 della Parte III della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305#art-c-7

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