Convenzione›Parte II›Sez. 1
Art. 5
In vigore dal 1 lug 1977
Lo Stato che emana la sentenza può chiedere ad un altro Stato Contraente di applicare la pena solo se una, o più, delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) se la persona condannata ha la sua residenza abituale nell'altro Stato;
b) se l'applicazione della pena nell'altro Stato è suscettibile di migliorare le prospettive di riabilitazione sociale della persona condannata;
c) se nel caso di pena privativa della libertà, la pena possa essere applicata a seguito dell'applicazione di un'altra pena privativa della libertà che la persona condannata subisce o deve subire nell'altro Stato;
d) se l'altro Stato è lo Stato di origine della persona condannata e si è dichiarato disposto ad assumersi la responsabilità dell'esecuzione di tale pena;
e) se esso ritiene di non poter esso stesso procedere all'esecuzione della pena, anche ricorrendo alla estradizione, e che lo possa l'altro Stato.
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